IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31  dicembre  2012
n. 235; 
  Vista la nota dell'Ufficio Territoriale  del  Governo  di  Potenza,
prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati  inviati  gli
atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale  di
Potenza, relativi al fascicoli processuali n.  2563/2012  R.N.R.,  n.
5196/2012 R.GIP e n. 12/2013  R.M.C.  a  carico  del  signor  Mariano
Antonio Pici, Consigliere  Regionale  della  Regione  Basilicata,  ai
sensi dell'art.  8,  comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  31
dicembre 2012 n. 235; 
  Vista l'ordinanza con la quale  e'  stata  disposta  l'applicazione
della misura cautelare del divieto di dimora nel comune  di  Potenza,
prescrivendo al suddetto di non dimorare in detto  comune  e  di  non
accedervi se non previa  autorizzazione  dell'Autorita'  giudiziaria,
emessa in data 23 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 283, comma 1,  del
codice di procedura penale, nei confronti del signor Mariano  Antonio
Pici, Consigliere regionale della Regione Basilicata; 
  Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art.  8,  comma
2, prevede la sospensione di diritto  dalle  cariche  di  "presidente
della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...", quando
e' disposta l'applicazione della  misura  cautelare  del  divieto  di
dimora, di cui all'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale,
"quando il divieto di dimora riguarda  la  sede  dove  si  svolge  il
mandato elettorale"; 
  Rilevato, pertanto, che dal 23  aprile  2013,  data  di  emanazione
dell'ordinanza con la quale e' stata  disposta  l'applicazione  della
misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, decorre
la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto  legislativo
31 dicembre 2012 n. 235; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le  Autonomie  e  il
Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 23 aprile 2013  e'  accertata  la  sospensione  del
signor Mariano Antonio Pici dalla  carica  di  consigliere  regionale
della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 21 maggio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta